Ai sensi dell’art 12 quater disp. att. Cpc, possono chiedere l’iscrizione nell’elenco dei Mediatori Familiari del Tribunale presso cui si ha la residenza coloro che:
- siano iscritti da almeno 5 anni a una delle Associazioni Professionali dei Mediatori Familiari (quali l’A.I.Me.A) inserite nell’elenco del Ministero delle Imprese e Made in Italy (ex Ministero dello Sviluppo Economico);
- siano forniti di adeguata formazione e di specifica competenza nella disciplina giuridica della famiglia nonché in materia di tutela dei minori e di violenza domestica e di genere;
- siano di condotta morale specchiata.
Affinché sia possibile l’iscrizione all’Albo del Tribunale è necessario dunque aver: seguito un corso di mediatore familiare con un determinato programma o comunque un corso di aggiornamento per mediatori familiari, integrando quindi il proprio percorso formativo con detti argomenti; ottenuto l’iscrizione al Registro Nazionale dei Mediatori Familiari ex L.4/2013 da almeno 5 anni e possedere condotta morale specchiata (ossia non avere riportato a) condanne penali per delitti non colposi per i quali la legge commina la pena della reclusione non inferiore nel minimo a 2 anni e, nel massimo, a 5 anni; b) condanne che comportino l’interdizione, anche temporanea dai pubblici uffici; c) provvedimenti di applicazione di misure di prevenzione; d) condanne in sede disciplinare
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